Separarsi senza avvocato: in quali casi è possibile

Separarsi senza avvocato: in quali casi è possibile

Spesso le persone mi chiedono se, per separarsi, sia sempre necessaria l’assistenza di un avvocato o se lo si possa fare anche da soli.

Personalmente ritengo che di questioni legali debba occuparsi un avvocato, così come un commercialista dovrebbe gestire le questioni contabili e un idraulico riparare i tubi e fermare le perdite d’acqua.

Per questo sconsiglio alle persone di separarsi senza l’ausilio di un legale in quanto difficilmente riuscirebbero a disciplinare tutte le questioni personali e patrimoniali relative ad una separazione e quelle relative ai rapporti con i figli.

Inoltre, reputo preferibile, laddove possibile, che la coppia scelga un unico avvocato allo scopo di semplificare la mediazione e ridurre i costi della separazione.

In quali casi è possibile separarsi senza avvocato?


Separarsi senza l’assistenza di un avvocato è possibile, ma 
soltanto in determinate circostanze.

La condizione necessaria è che ci sia accordo tra i coniugi sulle questioni più importanti della vita coniugale. Senza tale accordo l’unica via percorribile sarà quella giudiziale presso il Tribunale di competenza.

Ma come detto in precedenza rivolgersi ad un avvocato è sempre meglio evitando situazioni nelle quali non si sa come procedere o ci si trovi davanti ad un impasse. Per questo vi invito a prenotare una consulenza con me, per rendere tutto più semplice.

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Per separarsi senza l’ausilio di un avvocato ci sono due vie:

  1. Un ricorso da depositare in Tribunale;
  2. La conclusione di un accordo di separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune.

Nel primo caso i coniugi dovranno predisporre un ricorso congiunto da depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, ossia quello dell’ultima residenza comune o relativo alla residenza o domicilio di uno dei coniugi.

Nel presentare il ricorso i coniugi dovranno indicare le condizioni significative della separazione, ossia:

  • Affidamento condiviso dei figli minori e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
  • Assegnazione della casa coniugale, generalmente in favore della moglie che vi abiterà con i figli;
  • Eventuale contributo al mantenimento dei minori e/o di uno dei coniugi;
  • Ogni altro eventuale accordo circa i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, come ad esempio la divisione del conto corrente cointestato o di beni acquisiti durante il matrimonio.

Il ricorso, firmato da entrambe le parti, dovrà essere depositato unitamente ad una copia dell’atto di matrimonio e ai certificati di residenza e di stato di famiglia di ciascuno dei coniugi (o, se ancora conviventi, di uno soltanto).

In seguito al deposito del ricorso viene fissata un’udienza nella quale il Giudice attua un tentativo di conciliazione. In caso di fallimento, il Giudice chiederà ai coniugi di confermare le condizioni della separazione.

Una volta confermate le volontà, i coniugi possono ritenersi separati dovranno solamente attendere l’emissione del decreto di omologa del verbale di separazione da parte del Tribunale.

Prima di separarsi informarsi presso il tribunale di competenza


Prima di presentare il ricorso, consiglio ai coniugi di rivolgersi alla cancelleria del Tribunale competente per sapere se vi siano delle particolari preclusioni alla separazione senza l’assistenza di un legale.

Infatti, in alcuni Tribunali è possibile separarsi consensualmente senza avvocato laddove non vi siano figli minorenni, portatori di handicap o comunque non autosufficienti.

Altri Tribunali invece, precludono del tutto la possibilità di depositare un ricorso congiunto per la separazione consensuale senza l’assistenza di un avvocato.

Infine, i coniugi potrebbero separarsi senza un legale rivolgendosi al Comune di residenza o in quello in cui è stato celebrato il matrimonio.

Ci sono però due limiti a questa procedura da tenere in considerazione:

  • È un’alternativa che si può applicare unicamente nei casi in cui dalla separazione non derivino attribuzioni di tipo patrimoniale;
  • È una strada percorribile solo per le coppie che non hanno figli o che hanno figli maggiorenni, non portatori di handicap ed economicamente autosufficienti.

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